di Tommaso Verga

A precedere la narrazione, va giudicata la scelta della Regione Lazio di ignorare, di far passare sotto silenzio quanto si è già pubblicato il 24 agosto. Ammesso dato il momento. A quel tempo era periodo pieno di ferie. Che tuttora permane. Almeno per Alessio D’Amato, l’assessore alla Sanità. Nella quale vanno incluse le «particolari» attività della Asl Rm5. Mutismo sul «caso dirigente dell’ufficio legale», inizialmente assunta a tempo determinato per un biennio, dimessasi compiuto un anno ma riammessa dopo sei mesi di assenza. Della signora e dell’ufficio legale, rimasto vuoto poiché nell’«attesa» nessuno l’ha sostituita. Immaginarsi quanto doveva servire: l’ufficio legale.
Mutismo che accompagna un secondo fatto. Enorme. Per compiere il quale è stata infranta qualsiasi regola. Che negli «ambienti» tutti conoscono visto che l’anticorruzione di Raffaele Cantone ue mesi fa ha rimesso il «dossier Rm5» (insieme con quello sulla Regione Lazio e sulla Regione Basilicata) alla Corte dei conti. Accompagnando gli enti pubblici sotto accusa con il nome dell’unico sodale dei tre: la «fondazione Gari» dell’avvocato Enrico Michetti. «Gari» sta per «Gazzetta amministrativa della Repubblica italiana».

Ma la vendita dei beni ex Pio istituto S. Spirito è stata revocata?

Un «quannu tira u ventu fatti canna» si direbbe, magari per non dover rendere pubblica la decisione dell’Azienda sanitaria del commissario part time Giuseppe Quintavalle di non revocare il contratto firmato dal direttore generale Vitaliano De Salazar con il quale venne affidata la vendita dei terreni dell’ex Pio istituto Santo Spirito alla «fondazione Gari».

Revocare? E perché? Cantone: l’«affidamento diretto» non si doveva fare. La replica della Rm5 si legge nelle carte dell’istruttoria (conclusa il 18 luglio): l’«affidamento diretto» è lecito perché tra due enti pubblici, Asl e «fondazione Gari» appunto, la legge lo consente. Ineccepibile. Abbaglio del presidente Anac?
Tutt’altro. Perché: «… occorre premettere che Gazzetta Amministrativa è una S.r.l. di diritto privato, a socio unico, costituita il 23 aprile 2008 ed iscritta nel Registro delle Imprese della Cciaa di Roma, soggetta a direzione e coordinamento del socio unico Holding P.A. s.r.l. (a sua volta una società privata le cui quote sono detenute dal rappresentante legale Enrico Michetti -80% direttore della gazzetta amministrativa- e da Valentina Romani -20% vice» (anche titolare del sito web). In origine, la «Fondazione Gari» si chiamava «Gari srl».
Quanto c’è di incredibile in una vicenda nella quale un’azienda pubblica – la Rm5 – affida incarichi e compiti (ed impegna quattrini: naturalmente non suoi, dei contribuenti) senza neppure consultare i certificati camerali: come e attraverso chi si è arrivati a una tal simile convenzione? Possibile che tra i dirigenti nessuno a Tivoli abbia sentito la necessità di estrarre l’atto di nascita della «fondazione Gari»? E il certificato antimafia?
Non minore la gravità del fatto che la «fondazione» non abbia mai avvertito la necessità di «raccontare» ai diversi contraenti – né alla Rm5, né alla Regione Lazio, né alla Regione Basilicata (gli altri benefattori) – che erano vittime di un grossolano errore, di un qui pro quo entrato in via dell’Acquaregna (la sede della direzione generale della Rm5 a Tivoli) da chissà quale ingresso, dei creduloni solo a immaginare di trattare con un «ente pubblico». Lo dirà ai giudici si presume. Saranno loro a chiedere di spiegare i vantaggi dell’«abito buono».
Non è tutto. Perché l’altro dente cariato nella Rm5 si chiama «convenzione» ad personam, stipulata direttamente, ancora da Vitaliano De Salazar, con Enrico Michetti, attraverso la quale l’avvocato viene nominato difensore dell’azienda sanitaria. Insieme al collega tiburtino Fabio Frattini. Il tandem si deve occupare del contenzioso relativo agli stessi terreni. Altro «affidamento diretto» che la Asl non poteva adottare per gli stessi motivi descritti sopra.

Muta la Regione Lazio… Perché con la «fondazione Gari» è già impicciata

«Un bel tacer non fu mai scritto». Meglio non commentare visto che anche la Pisana è impelagata con la «fondazione Gari»: stesse contestazioni, uguale rinvio alla Corte dei Conti. A differenza della Asl di Tivoli in questo caso una parte è prescritta in quanto ha superato i sette anni previsti dalla procedura.
Ma quanto è costata l’«operazione dottor Jekyll e signor Hyde» alla sanità pubblica? Non si può tirare la riga di totale. Prematuro. Perché le clausole si differenziano. Esempio: il compenso alla «fondazione Gari» per l’alienazione dei beni dell’ex Pio istituto Santo Spirito è previsto si materializzi a vendita conclusa.
Sommariamente, per assicurarsi i servizi della «fondazione Gari» i tre enti pubblici hanno impegnato quasi 4 milioni di euro: due la Regione Basilicata, 1,2 il Lazio; 90 mila la Asl (sul conto della quale vanno sommate le parcelle degli avvocati Michetti e Frattini relative al contenzioso ex Pio istituto Santo Spirito). Oltretutto, puntualizza Cantone, «non risulta chiaro come gli importi siano stati determinati». Se e a quanto ammonta l’eventuale danno all’erario lo diranno i magistrati contabili.

«Ricorso alla procedura negoziata senza bando di gara»

Per la «colpe» della Pisana, l’oggetto è sostanzialmente analogo a quello della Rm5: «Affidamento, da parte del Consiglio Regionale del Lazio, di appalti di servizi e forniture a Gazzetta Amministrativa S.r.l. nel periodo 2008/2014». Premessa-sottolineatura: è ammesso «il ricorso alla procedura negoziata senza bando di gara – dettaglia l’Anac –, qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato». La postilla: sono proibite «le ragioni di mera opportunità o convenienza».
E, subito appresso: «l’unicità del fornitore deve essere certa, oggettiva e comprovata da una preliminare indagine di mercato, che deve dimostrare l’oggettiva esistenza di un unico soggetto in condizione di svolgere il tipo di prestazioni richieste dall’ente appaltante e conformi alle sue esigenze».
Tutto ciò premesso, segue l’illustrazione dei tre capitoli che formano l’oggetto:

– 1. Abbonamenti alla rivista giuridica cartacea «La Gazzetta amministrativa dei comuni e delle province d’Italia»;
L’Anac: «assenza di motivazione puntuale»; «assenza di ogni “indagine comparativa che abbia condotto all’asserita originalità della rivista nel mercato di riferimento”»; «fuori soglia» poiché, «all’epoca, l’affidamento diretto da parte del RUP era consentito per servizi e forniture di importo inferiore a 20 mila euro».
– 2. Erogazione di servizi on line di supporto tecnico-giuridico all’amministrazione regionale e degli enti locali nel periodo 2011/2014 (Convenzione rep. n. 472 del 13 aprile 2011);
L’Anac: «a prescindere dal merito tecnico del sistema GA, non risulta che, ai fini dell’individuazione del fornitore asseritamente infungibile ai sensi dell’art. 57 comma 2 lett. b) del d.lgs. 13/2006, sia stata espletata un’indagine di mercato volta a verificare se vi fossero altri operatori economici in grado di offrire la stessa prestazione o una prestazione analoga, comunque in grado di soddisfare le esigenze dell’amministrazione. Si evidenzia, altresì, che l’orientamento consolidato dell’Autorità sull’interpretazione dell’art. 57 comma 2 lett. b) del d.lgs. 163/2006, così come sopra rappresentato, si discosta da quello della Sentenza del Consiglio di Stato citata nelle controdeduzioni».
– 3. Servizio formativo per i dipendenti della Regione Lazio e degli enti locali sul territorio regionale anno 2012 (Convenzione rep. n. 551 del 14 giugno 2012)
L’Anac: «Si ritiene che la circostanza che Gazzetta Amministrativa sia produttrice del programma Contenzioso On line, attraverso il quale è possibile rilevare le criticità nascenti dal contenzioso amministrativo, non comporta, di per sé, che i bisogni formativi della Regione, emersi dall’analisi del contenzioso, non potessero essere soddisfatti da un diverso fornitore.
Cosicché, unitamente ad altri rilievi, per l’Autorità «l’affidamento diretto dei servizi di formazione a Gazzetta Amministrativa appare illegittimo configurando altresì una violazione dell’art. 27 del d.lgs. 163/2006 e dei principi comunitari di pubblicità, trasparenza e concorrenza».

La Basilicata insegna come spendere i fondi europei

Sulla Regione Basilicata l’esame del fascicolo «dare-avere» è stato semplice. Al contrario delle erogazioni, al confronto le più alte. Prima una curiosità. Scrive l’Anac: «la Regione Basilicata, nell’anno 2015, ha effettuato n. 4 affidamenti alla società Gazzetta Amministrativa S.r.l. con sede a Roma tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. 163/2006, applicabile ratione temporis, per un importo complessivo di € 800.000»: per l’anticorruzione la «fondazione Gari» proprio non esiste, al contrario della «Gazzetta Amministrativa srl».

Anche qui, tre le convenzioni esaminate. La prima, «servizi editoriali», costata 181.220 euro iva esclusa, «è stata finanziata con risorse del Por Fesr Basilicata 2007-2013», ossia con fondi europei. Altrettanto per i due successivi. Magari nella convinzione di riuscire così a smentire la diceria che le Regioni italiane non sanno spendere le risorse comunitarie.

L’altra, 800mila euro iva compresa, affidamento diretto, «ha per oggetto la realizzazione, nella città di Potenza, del progetto ‘Centro di Competenza per la Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione in Basilicata– Area Meridionale’».

Terzo step, il progetto «che prevede l’avvio dell’azione congiunta per realizzare, nella città di Potenza, l’evoluzione del «Centro di Competenza per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione-Area Meridionale», importo massimo di € 978.000 più iva.

Alla fine, da Potenza escono quasi due milioni. Le osservazioni di Cantone? Esattamente le medesime delle precedenti. Prossimo appuntamento, la Corte dei conti. Una grana ulteriore per Marcello Pittella, il presidente della giunta regionale che di suo ne doveva già sbrogliare qualcun’altra.

Revocata la convenzione con la «fondazione Gari» per la vendita dei beni dell’ex istituto Santo Spirito – Ed il presidente Enrico Michetti rinuncia al mandato

A occhio e croce, la toppa è peggio del buco (omaggio al detto). Ma non ci si stupisca, siamo nel fantastico mondo della Asl Rm5 di Tivoli.

Allora: le deliberazioni sono due, entrambe del 18 settembre. Numero 772 e 790. Entrambe interessanti la «fondazione Gari» – anzi, come correttamente puntualizza Raffaele Cantone, presidente dell’Anac, la “Gari srl”.
Oggetto, la convenzione con l’ente presieduto dall’avvocato Enrico Michetti – la “Gari srl” appunto –, è stata revocata (delibera 790). Avendo però provveduto – esattamente lo stesso giorno –, a confermare l’adesione della Asl alla medesima società (delibera 772). Con l’esborso di 10mila euro finiti nelle casse dell’impresa. Somma per la quale la «Gari», il 4 settembre, aveva sollecitato la Rm5 al pagamento. Il testo: «In esecuzione della Vostra deliberazione n. 000902 del 14.11.2016, la presente per sollecitarVi il pagamento relativo all’adesione alla Fondazione Gari per l’importo di € 10 000 (diconsi diecimila euro)».
Non chiarissimo. Al punto da stimolare il dubbio che il «sollecito» riguardi il periodo 14 novembre 2016-13 novembre 2017. Se fosse, la convenzione firmata il 25 gennaio 2017 tra Vitaliano De Salazar (direttore generale della Rm5) ed Enrico Michetti (presidente della «fondazione Gari»), avrebbe «tradito» addirittura lo statuto della srl. Perché la lettura del «sollecito» autorizza a immaginare che la prima quota annua sarebbe stata versata a metà settembre 2018. Ben oltre il godimento dei benefici assicurati da Michetti all’altro contraente. Fantasie (sicuramente), alle quali, interessata da Raffaele Cantone, risponderà comunque la Corte dei conti.
Che però non si esprimerà solo sui numeri – il «danno erariale» come generalmente si suppone o si crede –, ma sulla conformità dell’intera vicenda. Ad esempio, sotto esame l’affidamento dell’incarico professionale agli avvocati Michetti e Frattini (avrebbero dovuto rappresentare la Asl nel contenzioso giudiziario sui terreni dell’ex Pio istituto, al momento sarebbero almeno 140 i procedimenti in corso sull’usucapione dei terreni).
Un decreto legislativo regolamenta l’«affidamento d’un incarico professionale»: il 165 del 2001. Secondo il quale, per la selezione di un professionista la pubblica amministrazione deve passare attraverso un avviso pubblico. Procedura totalmente ignorata in questo caso. La Asl ha deciso per la «chiamata diretta». Non lo poteva fare.
Con un paio di singolari considerazioni: i magistrati si domanderanno come, con il «Motore di ricerca giuridico», oppure, in alternativa, «utilizzando il know-how dei progetti giurimetrici ad alto contenuto tecnologico già sperimentati ed operativi», due dei servizi disponibili per gli aderenti della «fondazione», nella circostanza nessuno vi abbia fatto ricorso, non siano stati messi in moto. Nemmeno evocati dalla «Gari». Che ben li conosceva.
Comunque, tema superato: gli avvocati Enrico Michetti e Fabio Frattini hanno comunicato «di voler aderire all’emanando atto di revoca della convenzione sottoscritta con Ia Asl Roma 5». Rinunce che «rendono superflua la comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. n.241/1990».
Da ultimo, con il beneplacito dell’assessorato alle Finanze della Pisana, la «convenzione» con la «Gari». In quanto tale. Un atto che a differenza degli analoghi altri due sotto esame (Regioni Lazio e Basilicata) si fa notare per la totale mancanza di istruttoria da parte della Rm5.
Qui De Salazar ha assegnato il compito di vendere i beni del Pio istituto Santo Spirito direttamente alla «Gari», 90mila euro senza un atto pubblico, una ricerca di mercato. Nulla. Ma l’ex direttore generale ha una giustificazione: non ha sollevato obiezioni neppure l’«Osservatorio Trasparenza e Anticorruzione», altro gioiello della fondazione-srl: «Perché avrei dovuto provocare problemi io?».