di TOMMASO VERGA
«VIOLENZA A PUBBLICO UFFICIALE» in concorso tra loro. Autori, S. e V. R., due sinti «caminanti»» di Catania, tre anni fa – come ora – stazionanti nei pressi del «Planet», il cinemultisala al Bivio di Guidonia. In particolare, oggetto delle loro «attenzioni», Davide Russo, a quel tempo vicesindaco di Guidonia Montecelio, assessore alla Sviluppo economico, alle Attività produttive, Lavoro e formazione, Affari sociali e Legalità.
L’accaduto si presta a una duplice «lettura», visto che quanto addebitato ai sinti risale al 6 e al 12 settembre 2017. Allorché Davide Russo, per conto dell’amministrazione comunale, insieme con i vigili urbani cittadini, venne impegnato in un paio di (frequenti) operazioni di sgombero dai luoghi delle numerose famiglie di «caminanti».

Di spalle, Michel Barbet, sindaco di Guidonia Montecelio; di fronte, il vice Davide Russo

Scrive il sostituto procuratore Gabriele Iuzzolino: «S. e V. R., in concorso tra loro, usavano minaccia nei confronti di pubblici ufficiali per costringerli a fare un atto contrario ai loro doveri o ad omettere un atto dell’ufficio; in particolare proferivano nei confronti di Russo (…) frasi del tipo “tu duri picca” («tu duri poco») e “tanto vegnu e sacciu fjjju di cu si… o venimu a sapere fjjju di cu si… ti facimu fora tutta a famijja” («sappiamo chi sei, veniamo e ti facciamo fuori con tutta la famiglia»). Le minacce vennero riportate nel verbale steso dopo l’accaduto dai vigili urbani presenti.
Le parti si vedranno nella prima udienza nel tribunale di Tivoli il 12 gennaio 2021, giudice Marianna Valvo (che però, nel frattempo, sarebbe stata trasferita a Roma). Davide Russo, oltre che nelle vesti di testimone, deve decidere se costituirsi parte civile «al fine di richiedere le restituzioni e il risarcimento del danno». Nel caso, dovrà farsi assistere da un avvocato di fiducia.
Parte offesa dai «caminanti» anche il Comune di Guidonia Montecelio. La cui costituzione come parte civile può avvenire per l’udienza preliminare e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti per la costituzione delle parti, a pena di decadenza.
Resta comunque fermo il fatto che, se la costituzione avviene oltre il termine di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, la parte civile non potrà avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, dei periti o dei consulenti tecnici.