di TOMMASO VERGA
LUIGI INTENDE CAMBIARE, DA “GUIDONIA BASKET” A “SPES MENTANA”. L’intenzione e l’atto che ne consegue godono di una definizione, “trasferimento”. Di questi giorni, l’informazione anche non specializzata tracima di resoconti in proposito. Sul giocatore che va di qua o che va di là. Recente approdo, inedito, l’Arabia Saudita.
Quindi perché un tema di portata popolare, gossipparo se si vuole – non è questo il caso –, costituisce motivo di un articolo su una testata men che meno frequentatrice della materia?
Riepilogo. Si è detto che Luigi vuole trasferirsi dalla «Guidonia Basketball Academy», dov’è iscritto, alla «Spes Mentana»: vietato. Dalla società titolare del «cartellino».
La ragione della proibizione deriverebbe dalle specifiche previsioni dei regolamenti dell’ordinamento sportivo della federazione basket in materia (un mondo separato, con propri giudici, immune dalla giurisdizione ordinaria valida per i comuni mortali): tali disposizioni tutelerebbero l’atleta (non si comprende come) ma soprattutto l’investimento economico e formativo della società sportiva nella crescita e nella preparazione del tesserato ai fini dello svolgimento della disciplina sportiva “liberamente scelta”.
Mica tanto liberamente. I genitori del minore Luigi Tafani – Luigi: come il nonno, quell’integerrimo consigliere comunale socialista, nemmeno sfiorato dalle motivazioni che portarono agli arresti del 24 ottobre 1993 della «mani pulite» di Mentana e Guidonia Montecelio –, ritenevano di sottoscrivere in rappresentanza del figlio un semplice modulo di adesione ad una associazione sportiva, contenente un sommario rinvio al testo separato delle norme della Federazione Italiana Basket, in concreto mai lette e che comunque, nel frangente non sarebbero neppure stati in grado di capire: in buona sostanza hanno accettato un diritto di esclusiva della «Guidonia Basketball Academy» sul minore.
Orbene, in Italia, ormai da decenni, lo stesso matrimonio non è più indissolubile, i contratti di locazione possono essere disdetti, lo stesso lavoratore dipendente può recedere, salvo congruo preavviso, dal contratto di lavoro, salvo il patto di concorrenza per un ben delimitato periodo di tempo ed adeguato corrispettivo suppletivo a suo favore (art. 2125 c.c.): solo un diamante è per sempre… e l’adesione ad un’associazione sportiva.
Un vincolo francamente incomprensibile e di dubbia legittimità, tanto più nel caso in cui si risolva in danno di un minore ed in mancanza di qualsiasi controprestazione economica da parte dell’associazione, che al contrario percepisce una quota annuale per l’iscrizione.
Si pensi che di norma i genitori non possono contrarre obbligazioni in rappresentanza dei figli minori per gli atti di straordinaria amministrazione (art. 320 c.c.), senza l’autorizzazione del tribunale ordinario, e che per alcuni diritti c.d. “personalissimi” (ad esempio di contrarre matrimonio) non possono comunque avvalersi di tale rappresentanza.

La sede della «Guidonia Sport Academy»

E cosa può esservi di più personale e straordinario di concedere a tempo indeterminato ad un’associazione sportiva di disporre della libertà di un minore di continuare a giocare in un’altra associazione sportiva.
Nella normalità dei casi, un simile vincolo non resisterebbe neppure un minuto dinanzi ad un tribunale: ma, questo è il bello, le associazioni sportive godono di una propria separata giurisdizione, che molto difficilmente potrebbe dichiarare l’evidente incostituzionalità (ex art. 2 Cost.) dei loro stessi regolamenti.
Quindi, è probabile che, obtorto collo (a meno che i genitori del minore non vogliano avventurarsi in lunghe e costose cause coinvolgenti i massimi sistemi), tutto si risolva a favore della «Guidonia Basketball Academy» e che al minore Luigi Tafani sia vietato di continuare a praticare lo sport preferito. © RIPRODUZIONE RISERVATA – info@hinterlandweb